Le prestazioni occasionali: miti e leggende

C’era una volta qualcuno che diceva che, se fai prestazioni occasionali al di sotto dei 5.000 euro, puoi evitare di aprire la partita iva.

Ecco, questa è giusto una favola, perché non è nient’altro che, come dicono quelli “fighi”, una fake news.

Senza addentrarci troppo nella parte contrattuale, vediamo quali sono le principali caratteristiche di quelle che, in gergo comune, vengono chiamate “le ritenute d’acconto”.

La prima e imprescindibile è l’occasionalità della prestazione.
L’attività deve essere infatti sporadica, non abituale e continuativa. Insomma, una tantum.

“ Ma se io non supero i 5.000 euro, posso evitare di aprire la partita iva?”

NO!!
Perchè se la tua attività è continuativa nel tempo, già non è più una prestazione occasionale.
Il parametro non è il “guadagno”, ma il “tempo”.

I 5.000 euro sono semplicemente una soglia al di sotto della quale si è esonerati dall’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps, e quindi dal versamento dei contributi.

Ci sono ulteriori novità da marzo di quest’anno.
Infatti, poichè molti datori di lavoro “furbetti” utilizzano le prestazioni occasionali come alternativa alle assunzioni, il Ministero del Lavoro, dal 28 marzo 2022, ha introdotto l’obbligo di inviare telematicamente, prima dell’inizio della prestazione, una comunicazione in cui vanno indicati tutti i dati del datore di lavoro, del lavoratore occasionale, della tipologia di prestazione e della durata.

Insomma… è finita la pacchia!

Il lavoratore occasionale anche se svolge la sua attività saltuariamente, è un lavoratore autonomo a tutti gli effetti.

Non emetterà una parcella ma una semplice ricevuta, non fiscale, dove riporterà i seguenti dati:

  • I propri dati personali;
  • I dati del committente;
  • La data e il numero progressivo della ricevuta;
  • Il corrispettivo LORDO concordato;
  • La RITENUTA D’ACCONTO nella misura del 20% del corrispettivo lordo;
  • L’importo NETTO, cioè la somma effettiva che il lavoratore incasserà.
  • Se l’importo della prestazione supera l’importo di 77,47 euro, va applicata la marca da bollo di 2 euro.

N.B – l’importo della marca da bollo Può essere (e non Deve) essere addebitato al committente, aggiungendo l’importo al netto da incassare.

“Ma i soldi che mi vengono tolti a titolo di ritenuta d’acconto, sono persi per sempre?”

Ma certo che no!
Diciamo che sono una sorta di anticipo sulle tasse da pagare.
Mi spiego meglio.

Per ogni ricevuta che emetti e quindi, per ogni ritenuta d’acconto subita, il committente dovrà rilasciare la Certificazione Unica, in cui andranno indicati i redditi corrisposti e la ritenuta operata.

In sede di dichiarazione dei redditi ( modello 730 o modello Redditi PF) si farà il conguaglio delle imposte dovute. Le ritenute subite sono quindi, imposte già versate.